Imprese, più facile finire in default

Imprese, più facile finire in default

Introduzione delle soglie di rilevanza per certificare le imprese inadempienti, stop alle compensazioni tra linee creditizie per scansare il default in banca e monitoraggio delle connessioni tra l'impresa inadempiente e le altre sono le principali novità del protocollo guida siglato ieri tra l'Abi e le principali associazioni d'impresa sulle regole UE.

Per le imprese diviene sempre più importante rispettare le scadenze di pagamento, gestire attivamente la situazione economico-finanziaria e monitorare costantemente i dati di Centrale Rischi al fine di evitare di essere classificate come imprese in Default, anche per importi di modesta entità.

Le nuove regole UE in termini di default

Le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese – Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia – e l’ABI hanno definito una guida sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche potranno iniziare ad applicare a partire dal prossimo mese di giugno e comunque entro il termine del 1 gennaio 2021. 

 In base alla definizione tutt'ora in vigore, un debitore è considerato in stato di default quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • condizione oggettiva (“past-due criterion”) – il debitore è in arretrato "rilevante" da oltre 90 giorni consecutivi sulle scadenze di pagamento.
  • condizione soggettiva (“unlikeliness to pay”) – la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni.

Ma cosa significa "rilevante"? A definirlo sono le nuove regole Ue (regolamento n.171 del 19/10/2017).

 Le principali novità introdotte riguardano:

  • Le soglie di rilevanza per la classificazione dell’esposizione creditizia scaduta in stato di default (prima non presenti).
La soglia è superata quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
  1. in termini assoluti: 100 euro per le esposizioni al dettaglio o Pmi con esposizioni inferiori a 1 mln di euro e 500 euro per le altre esposizioni delle imprese;
  2. in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso la banca.
  • I criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la classificazione a default.
Le linee guida EBA impongono che il conteggio dei giorni consecutivi di scaduto inizi solo dopo il superamento della soglia di rilevanza, mentre prima il conteggio dei giorni di scaduto iniziava il giorno successivo la data di inadempienza, anche se essa ha un importo non rilevante.
 
  • Compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca.
L’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere e, così, evitare la classificazione in default.
 
  • Effetto contagio.

Per un’impresa incappare nel default rischia di generare un effetto domino su altre imprese a lei collegate, esposte nei confronti del medesimo istituto. Infatti, le banche dovranno censire tutte le connessioni in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso.

 Le nuove linee guida spiegano che «per le imprese è fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche, anche per importi di modesta entità». Questo per «evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default» e, di conseguenza, procedere ad «avviare azioni a tutela dei propri crediti».

Va ricordato infine che «la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni verso la banca».

 Leggi il documento di Banca d'Italia "attuazione del regolamento delegato Ue n. 171/2018"

Di seguito la tabella di riepilogo con le nuove regole nella definizione di default.

Nuove regole nella definizione di default

 

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